Sez. 2 - , Sentenza n. 15650 del 14/02/2019 Cc. (dep. 09/04/2019) Rv. 275778 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca di prevenzione - Giudicato penale di assoluzione – Automatica configurabilità della causa di revocazione ex art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 – Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di confisca di prevenzione, la revocazione ex art. 28, lett. b) del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 non consegue automaticamente all'intervenuta assoluzione, con sentenza definitiva, del proposto da una delle imputazioni a suo carico, salvo che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità, non sussistendo altrimenti inconciliabilità di giudicati. (Fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento della corte di appello che aveva confermato la permanenza del giudizio di pericolosità sulla base di decisioni differenti rispetto a quelle assolutorie successivamente intervenute, nonché alla luce del carattere sproporzionato delle consistenti somme di denaro nella disponibilità dei prevenuti, in assenza di redditi dichiarati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)