diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24567 del 18/11/2014 (Rv. 633857 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso - Diniego - Precedente processo verbale - Art. 12, comma 7, legge 212 del 2000 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633857-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

L'adozione del provvedimento di diniego di rimborso dell'IVA versata dal contribuente é soggetto al termine, dilatorio, di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sicché dall'adozione del processo verbale alla data di adozione del provvedimento di diniego deve decorrere un periodo di tempo di almeno sessanta giorni, dovendosi ritenere che il mero dato testuale della norma (che si riferisce espressamente al solo "avviso di accertamento") non si opponga all'estensione del principio di valorizzazione del "contraddittorio procedimentale", indice della conformità dell'azione amministrativa ai canoni di trasparenza e di buon andamento, ai provvedimenti che abbiano concreto effetto impositivo ed accertativo della pretesa tributaria, quale appunto il diniego di rimborso.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)