Sez. U, Sentenza n. 15145 del 28/11/2001 (Rv. 550720 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Spettanza - Condizioni - Ricorso proposto contro soggetti non parti nel giudizio di merito - Inammissibilità - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di impugnazione di ordinanza di rigetto di istanza di ricusazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE
Posto che la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione (sia ai sensi dell'art. 360 e ss. cod. proc. civ., sia ai sensi dell'art. 111 Cost.) o per resistere ad esso spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, va dichiarato inammissibile, per difetto di rituale instaurazione del processo, il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito, ciò che preclude l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati, non potendosi ordinare la citazione di altri soggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base. (Nella specie il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto di un'istanza di ricusazione era stato proposto nei confronti del giudice ricusato e dei Ministeri della giustizia e delle finanze anziché delle parti del giudizio nel quale si era inserito il procedimento incidentale di ricusazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)