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Sez. 1, Sentenza n. 27239 del 14/11/2008 (Rv. 605936 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Spettanza - Condizioni - Giudizio volto ad ottenere l'ordine di non procedere alla trascrizione del provvedimento straniero di adozione ex art. 35, comma sesto, legge n. 184 del 1983 - Partecipazione esclusiva dei genitori adottivi e del P.M. - Reclamo avverso il decreto emesso dal tribunale per i minorenni - Minore adottato nelle more divenuto maggiorenne - Legittimazione - Esclusione - Opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605936-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

La legittimazione a proporre l'impugnazione spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata: pertanto, ove il procedimento di primo grado rivolto ad ottenere l'ordine di non procedere alla trascrizione del provvedimento straniero di adozione, ex art. 35, comma sesto, della legge 4 maggio 1983, n. 184, si sia svolto esclusivamente tra i genitori adottivi ed il P.M., senza la partecipazione del tutore o del curatore speciale in rappresentanza del minore adottato, quest'ultimo, una volta divenuto maggiorenne, non può proporre reclamo contro il decreto del tribunale per i minorenni, passato in giudicato, che abbia accolto l'istanza dei genitori adottivi, potendo far valere la questione se l'integrità del contraddittorio reclamasse la "vocatio in ius" del rappresentante legale del minore con l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Legge 04/05/1984 num. 184 art. 35 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)