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Sez. 4, Sentenza n. 22066 del 06/04/2018 Cc. (dep. 18/05/2018) Rv. 273404 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Ordinanza sulla sospensione del procedimento di messa alla prova - Revoca - Elementi di giudizio utilizzabili - Precedenti giudiziari non definitivi - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273404-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di revoca dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, l'art. 168-quater cod. pen., non prevede che i fatti legittimanti la revoca siano accertati in via definitiva, pertanto il giudice può valutare anche un procedimento penale in corso, in quanto, ove la violazione di obblighi sia costitutiva di un'ipotesi di reato, possono essere apprezzati i fatti storicamente accertati anche se non sia stata ancora prunuciata una sentenza definitiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis, Cod. Pen. art. 168 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)