Sez. 4, Sentenza n. 10031 del 16/01/2025 Cc. (dep. 13/03/2025) Rv. 287725-01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Revoca - Presupposti - Mera rivalutazione dell'originaria prognosi favorevole con riguardo al pericolo di recidiva - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, costituisce causa di revoca ex art. 168-quater, comma primo, n. 2), cod. pen. la commissione da parte del soggetto ammesso, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede e non anche la mera rivalutazione dell'originaria prognosi favorevole in ordine al pericolo di recidiva, fondata sull'analisi dei suoi precedenti penali.
Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 168 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)