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Sez. 5, Sentenza n. 2038 del 17/01/1997 Ud. (dep. 05/03/1997) Rv. 208670 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Beni detenuti in base a locazione finanziaria ("leasing") - Manomissione del bene da parte dell'imprenditore - Sussistenza del reato - Fattispecie in tema di bancarotta preferenziale.
Stato
decisa il 1997-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208670-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

A seguito della dichiarazione di fallimento, lo spossessamento conseguente a tale dichiarazione concerne, oltre ai beni che compongono il patrimonio del fallito, tutti i beni che a qualsiasi titolo si trovino nella sua disponibilità, compresi quelli appartenenti a terzi, e quindi anche i beni oggetto di "leasing". Infatti, il curatore, per accrescere la massa attiva, può subentrare nel contratto, pagare le residue rate ed esercitare il diritto di opzione, oppure può liberarsi, restituendo il bene ed evitando, sempre a favore dei creditori, l'onere delle ulteriori rate da versare. Ne consegue che ogni manomissione del bene oggetto di "leasing" si traduce nella lesione della garanzia patrimoniale dei creditori. (Nella specie, relativa a una ipotesi di bancarotta preferenziale, gli amministratori di una società, prima della dichiarazione di fallimento, avevano ceduto un bene acquisito in "leasing" da una società finanziaria).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)