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Sez. 6, Sentenza n. 4139 del 14/01/2014 Cc. (dep. 29/01/2014) Rv. 258255 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Allontanamento ingiustificato - Deroga ai limiti posti dagli artt. 274, lett c) e 280 cod. proc. pen., ex art. 3 L n. 203 del 1991 - Equiparazione al delitto di evasione.
Stato
decisa il 2014-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258255-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

In tema di evasione, l'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), che consente di applicare, nei confronti delle persone che hanno posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 cod. pen., una misura coercitiva superando i limiti previsti dagli artt. 274, lett. c), e 280, cod. proc. pen., trova applicazione anche in caso di allontanamento senza autorizzazione e senza giustificato motivo dal luogo di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)