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Sez. L, Sentenza n. 1900 del 21/02/1987 (Rv. 451216 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DI NUOVE MANSIONI - IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451216-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DI NUOVE MANSIONI - IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI.*

Nel caso di assegnazione di nuove mansioni, l'irriducibilità della retribuzione sancita dall'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. concerne soltanto le erogazioni correlate alla qualità del patrimonio professionale del lavoratore e non anche quelle (come, nella specie, il godimento di un'autovettura) che - secondo l'accertamento del giudice del merito (incensurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato) - costituiscono solo il corrispettivo di particolari modalità delle precedenti mansioni e sono, quindi, destinate a cessare con queste. (V 4917/83, mass n 429805; (V 3926/83, mass n 428855; (V 3671/83, mass n 428567).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)