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Sez. L, Sentenza n. 244 del 19/01/1989 (Rv. 461422 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONI - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - SOGGETTIVO - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL LAVORATORE IN COMPITI DIVERSI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461422-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONI - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - SOGGETTIVO - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL LAVORATORE IN COMPITI DIVERSI - ESCLUSIONE.*

Nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro non è tenuto ad accertare - come è, invece, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - la possibilità di utilizzare il lavoratore in compiti diversi da quelli nell'Esercizio dei quali si è verificata la condotta lesiva dell'elemento della fiducia o concretante notevole inadempimento del lavoratore medesimo ai suoi obblighi contrattuali. (V 5720/86, mass n 448192; (V 903/83, mass n 425662).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)