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Sez. L, Sentenza n. 903 del 02/02/1983 (Rv. 425662 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - ACCERTAMENTO DELLA NON ARBITRARIETÀ - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DELLE RAGIONI DEL MANCATO MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425662-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - ACCERTAMENTO DELLA NON ARBITRARIETÀ - INSUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DELLE RAGIONI DEL MANCATO MANTENIMENTO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE - NECESSITÀ.*

Ai fini dell'accertamento del giustificato motivo oggettivo di licenziamento individuale a norma dell'art. 3, seconda ipotesi della legge n. 604 del 1966, il datore di lavoro ha il preciso Onere di provare non soltanto la sussistenza delle ragioni che giustificano il licenziamento stesso in sè, ma altresì la impossibilità per lui di mantenere in servizio il lavoratore licenziato mediante l'utilizzazione del suo lavoro in altro settore dell'azienda anche con attribuzioni diverse da quelle per le quali era stato assunto. (Conf 4161/81, mass n 408041; (Conf 4386/80, mass n 408259).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)