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Sez. L, Sentenza n. 7060 del 22/06/1991 (Rv. 472799 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Fiscalizzazione degli oneri sociali | Diritto dei datori di lavoro - Condizione - Osservanza della disciplina collettiva - Effetti - Onere e non obbligo di applicare i contratti del settore - Inosservanza - Conseguenza.
Stato
decisa il 1991-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472799-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Fiscalizzazione degli oneri sociali

L'osservanza della disciplina collettiva, prevista dalla legge quale condizione del diritto alla "fiscalizzazione degli oneri sociali", non comporta l'estensione "erga omnes" dei contratti collettivi di diritto privato (in violazione dell'art. 39 Cost.), ma, al solo scopo di poter fruire di quel beneficio, impone ai datori di lavoro, che ne sono potenziali destinatori, l'"onere" di applicare ai propri dipendenti i contratti del "settore di appartenenza", anche se non vincolanti nei loro confronti (in difetto dell'iscrizione alle associazioni stipulanti o della adesione anche implicita), ferma restando, tuttavia, l'"alternativa" dell'inosservanza dei contratti stessi e della conseguente esclusione dal beneficio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 573 art. 1, Legge 08/08/1977 num. 573 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)