Sez. L, Sentenza n. 227 del 11/01/2000 (Rv. 532780 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Diritto dei datori di lavoro - Condizione - Osservanza della disciplina collettiva - Effetti - Onere e non obbligo di applicare i contratti del settore - Inosservanza - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
L'osservanza della disciplina collettiva, prevista dalla legge quale condizione del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali non comporta l'estensione "erga omnes" dei contratti collettivi di diritto privato (in violazione dell'art. 39 Cost.), ma, al solo scopo di rendere fruibile il beneficio, impone ai datori di lavoro - i quali ne sono i potenziali destinatari - l'"onere" di applicare ai propri dipendenti i contratti del "settore di appartenenza", anche se non vincolanti nei loro confronti (in difetto dell'iscrizione alle associazioni stipulanti o della adesione anche implicita), ferma restando, tuttavia, l'"alternativa" dell'inosservanza dei contratti stessi e della conseguente esclusione dal beneficio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 573 art. 1, Legge 08/08/1977 num. 573 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 3 com. 4, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 502 art. 4, Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1, Decreto Legge 03/07/1986 num. 328 art. 3, Legge 31/07/1986 num. 440, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)