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Sez. 3, Sentenza n. 3276 del 14/12/1979 Ud. (dep. 11/03/1980) Rv. 144597 - 01

SANITA PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - DA PARTE DI STABILIMENTI INDUSTRIALI - OBBLIGO DI ELIMINAZIONE DEGLI INCONVENIENTI RISCONTRATI - NOTIFICA DA PARTE DEL COMUNE - ESTREMI DEL REATO DI INOTTEMPERANZA.*
Stato
decisa il 1979-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144597-01

SANITA PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - DA PARTE DI STABILIMENTI INDUSTRIALI - OBBLIGO DI ELIMINAZIONE DEGLI INCONVENIENTI RISCONTRATI - NOTIFICA DA PARTE DEL COMUNE - ESTREMI DEL REATO DI INOTTEMPERANZA.*

Quando sia stato accertato il contributo all'inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali e la eventuale difformita dalle 'volute caratteristiché, il comune ha il compito di notificare agli interessati 'l'Obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati, nonche il termine entro il quale tale eliminazione deve essere effettuatà; la condotta punibile alla stregua dell'art 20 legge 13 luglio 1966, n 615 consiste percio unicamente nella mancata eliminazione tempestiva dei detti inconvenienti e le trasgressioni sono punite, una volta 'trascorso il termine senza che gli interessati abbiano provvedutò alla eliminazione disposta.*

Riferimenti normativi: Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)