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Sez. 1, Sentenza n. 3247 del 20/07/1977 (Rv. 386771 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ED ONERE DELLA PROVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - FONTI NORMATIVE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - RELATIVA DOGLIANZA - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - NECESSITA - AZIONE DAVANTI ALL'AGO - PRECLUSIONE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386771-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ED ONERE DELLA PROVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - FONTI NORMATIVE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - RELATIVA DOGLIANZA - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - NECESSITA - AZIONE DAVANTI ALL'AGO - PRECLUSIONE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - LIMITI.*

L'Obbligo di motivazione per gli Atti amministrativi e stato stabilito in via generale dall'art 3 della legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato e, e non per tutti gli Atti, bensi soltanto per quelli aventi natura di provvedimento decisorio a conclusione di una controversia amministrativa. Detta natura non puo riconoscersi nell'accertamento tributario, che ad una controversia puo solo dare origine, quale provocatio ad opponendum. Per detto accertamento, peraltro, l'Obbligo di motivazione e stato posto, con disposizione innovativa, ed esclusivamente per le imposte dirette, dall'art 1 della legge 5 gennaio 1956, n 1, nonche dal successivo art 37 del tu per queste stesse imposte, approvato con DPR 29 gennaio 1958, n 645, ma con espressa limitazione - a pena di decadenza - dell'eccepibilita del difetto di motivazione al ricorso alla commissione di primo grado. E pertanto, persino nel caso di accettazione del contraddittorio da parte dell'ufficio tributario in quella Sede, detto difetto non poteva esser fatto valere innanzi al giudice ordinario. Piu specificamente in materia di imposta di successione l'art 36 del RD n 3270 del 1923 richiese nell'accertamento solo l'indicazione dei valori venali dei beni trasferiti mortis causa. Ne la norma fu modificata, per tale parte, dagli artt 15, 16, 20 e 21 del RD 7 agosto 1936, n 1639, in materia di trasferimenti di ricchezza, perche le due prime Disposizioni si riferiscono esclusivamente ai criteri di valutazione da seguire in via di massima e non tassativamente, e le altre alla notificazione, in Sede di revisione, da parte della amministrazione finanziaria, del valore venale dei beni trasferiti, in misura maggiore rispetto ai prezzi, corrispettivi e valori stipulati, dichiarati o determinati. (V 2094/73, mass n 365273; (V 1770/69, mass n 340832; (V 3040/73, mass n 366763).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 36, Legge 05/01/1956 num. 1 art. 1, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)