Sez. L, Sentenza n. 14010 del 12/11/2001 (Rv. 550181 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Istituzione delle ASL - Rapporti di lavoro dipendente e a convenzione già in essere con le USL - Successione delle ASL nella loro titolarità - Sussistenza - Debiti pregressi - Esclusione - Fattispecie relativa ad accertamento della legittimità del regresso dell'USl da rapporto convenzionato.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Subentrate le ASL nelle attribuzioni istituzionali delle USL, si è verificata la successione delle prime alle seconde relativamente alla titolarità dei rapporti di lavoro del personale, sia dipendente che parasubordinato (o a convenzione), fatta eccezione per i debiti delle USL derivanti dal pregresso svolgimento dei medesimi rapporti, trasferiti a carico delle Regioni per effetto della disposizione di cui all'art. 6 legge n. 724 del 1994, intesa a non gravare i nuovi organismi delle passività in atto (nella specie la controversia riguardava la legittimità del provvedimento di recesso adottato dalla USL nei confronti di un medico convenzionato, per raggiungimento dei limiti di età, e quindi anche la prosecuzione del rapporto di collaborazione nei confronti della ASL, ritenuta dalla S.C. legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado e poi quella di appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)