Sez. 1, Sentenza n. 9659 del 19/08/1992 (Rv. 478575 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale | Contratti stipulati prima della dichiarazione di fallimento - Azioni di nullità - Tribunale fallimentare - Competenze - Esclusione - Azioni ex artt. 64 e 67 legge fallimentare - Esercizio con riguardo ai medesimi contratti - Irrilevanza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale
"La vis attractiva" prevista dall'art. 24 della Legge Fallimentare - che attribuisce al Tribunale che ha dichiarato il fallimento la competenza a conoscere delle azioni che ne derivano - non si estende ad azioni che sono già nel patrimonio del fallito anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, come le azioni di nullità di contratto stipulato prima di tale momento, senza che rilevi in contrario né la risultanza potenziale di tali azioni - consistente nel recuperare a beneficio dei creditori concorrenti mezzi di soddisfazione delle loro pretese - né che con riguardo ai medesimi contratti, siano state altresì promosse le azioni di cui agli artt. 64 e 67 della stessa legge fallimentare, la competenza in ordine alle quali non può attrarre quella sulla nullita, la cui affermazione è, anzi, incompatibile con le revocatorie, che riguardano atti validi sotto gli altri aspetti generali.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)