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Sez. L, Sentenza n. 5296 del 08/08/1983 (Rv. 430205 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO PER SOMMATORIA O SECCO - DISCIPLINA EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 1088 DEL 1970 - SPECIFICA FORMA DI COMPORTO EX LEGE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430205-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO PER SOMMATORIA O SECCO - DISCIPLINA EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 1088 DEL 1970 - SPECIFICA FORMA DI COMPORTO EX LEGE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

L'art. 9 della legge 14 dicembre 1970 n. 1088 (sul miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi) - il quale stabilisce, per i datori di lavoro del settore privato con più di quindici dipendenti (nonché per le amministrazioni pubbliche), "l'Obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione" - ha introdotto una ulteriore e specifica Forma di comporto ex lege, la cui armonizzazione con il comporto ordinario (sia esso "secco" o "per sommatoria") implica un prolungamento di quest'ultimo, ove il medesimo sia venuto a scadere nel corso del periodo semestrale anzidetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 14/12/1970 num. 1088 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)