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Sez. L, Sentenza n. 26976 del 07/12/2005 (Rv. 586700 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Contratto di lavoro da eseguirsi all'estero - Violazione del divieto di interposizione di manodopera - Normativa straniera non prevedente alcuna tutela per il lavoratore - Contrasto con l'ordine pubblico - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586700-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

Il limite esterno dell'ordine pubblico, che preclude l'applicabilità al rapporto con profili transnazionali (nel caso di specie, contratto di interposizione di manodopera con prestazione lavorativa da eseguirsi negli Stati Uniti d'America) della legge dello stato estero individuata in base ai criteri del diritto internazionale privato non si identifica nelle norme imperative in sè considerate, nè nei principi generali dell'ordinamento, nè nelle norme costituzionali in quanto tali, ma piuttosto in quei principi immanenti nell'ordinamento che caratterizzano l'eticità dell'ordinamento stesso, quale risulta dal complesso delle sue norme non contingenti. Al fine di verificare se sussista l'incompatibilità con l'ordine pubblico, quale parametro per la disapplicazione della legge straniera, deve raffrontarsi con tali principi non la legge straniera nel suo complesso ma la singola norma in concreto applicabile e, in caso di mancanza nell'ordinamento straniero di una norma a tutela della fattispecie, deve verificarsi se la mancanza di tale norma confligga con i principi dell'ordine pubblico. (Nella specie, la S.C. ha escluso che le norme che tutelano il lavoratore in caso di appalto di manodopera - profondamente innovate con il d.lgs. n. 276 del 2003 - siano espressione dei principi di ordine pubblico, ed ha ritenuto che la mancanza di una normativa di tutela in siffatta situazione non fosse d'ostacolo alla applicazione nel caso di specie della legge statunitense, individuata come legge applicabile al rapporto in base ai criteri del diritto internazionale privato).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 85, Preleggi art. 25, Preleggi art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)