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Sez. 2, Sentenza n. 5831 del 14/06/1999 (Rv. 527395 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Discrepanza tra il nominativo del magistrato sottoscrittore e quello dei magistrati indicati nell'epigrafe della sentenza - Conseguenze - Ricorso alle risultanze del verbale di causa - Necessità.
Stato
decisa il 1999-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527395-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

Al fine di individuare i magistrati che abbiano materialmente partecipato alla deliberazione della sentenza (che devono essere gli stessi presenti alla discussione della causa), hanno rilevanza probatoria non le indicazioni riportate nell'intestazione della sentenza, ma quelle del verbale di causa, che fa fede fino a querela di falso. Ne consegue che, in caso di discrepanza tra il nominativo del magistrato sottoscrittore della sentenza e quello dei tre giudici indicati, invece, nell'epigrafe della sentenza stessa quali componenti del collegio, il verbale di causa risulta l'unica fonte cui attingere la prova della partecipazione, o meno, all'udienza di discussione del magistrato sottoscrittore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)