Sez. 3, Sentenza n. 1305 del 26/04/1972 (Rv. 357830 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE - CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PROPOSIZIONE DI ISTANZE GIUDIZIALI CONTRO IL DEBITORE ENTRO SEI MESI DALLA SCADENZA - ONERE DEL CREDITORE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ALLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE - CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - PROPOSIZIONE DI ISTANZE GIUDIZIALI CONTRO IL DEBITORE ENTRO SEI MESI DALLA SCADENZA - ONERE DEL CREDITORE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ALLE FIDEIUSSIONI SOLIDALI.*
La norma dell'art 1957 cod civ e applicabile anche alle obbligazioni fideiussorie solidali, per la duplice esigenza di evitare che il creditore sicuro del risultato della escussione del fideiussore solidale trascuri l'Esercizio del diritto di credito verso il debitore garantito, e di contenere l'esigibilita della obbligazione sussidiaria in un ragionevole limite di tempo successivo alla scadenza della obbligazione principale, onde eliminare nel fideiussore, dopo un determinato periodo, l'incertezza sulla perdurante durata della sua corresponsabilita patrimoniale. (Conf 3702'69, mass n 343958).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)