Sez. 3, Sentenza n. 4568 del 27/08/1985 (Rv. 442026 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - IN ALTRO COMUNE - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ - PRETESTUOSITÀ DELL'INTENZIONE DI EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - IN ALTRO COMUNE - SUSSISTENZA DELLA NECESSITÀ - PRETESTUOSITÀ DELL'INTENZIONE DI EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONDUTTORE.*
Ai fini del positivo esperimento del recesso per necessità, di cui all'art. 59 n. 1 della legge n. 392 del 1978, il diritto di trasferire la propria residenza, garantito dall'art. 16 della Costituzione, mentre non assume di per sè rilievo in ipotesi di trasferimento nell'ambito della stessa città (cosiddetta mobilità abitativa interurbana), integra invece la situazione necessitante prevista dalla legge qualora il trasferimento debba avvenire in altro comune, senza che sia condizionato dalla maggiore o minore distanza tra questo e quello ove il locatore abbia l'attuale residenza, né dai motivi che tale trasferimento abbiano determinato, restando riservato al conduttore l'Onere di provare la pretestuosità dell'intendimento manifestato dalla controparte per essere il trasferimento non realizzabile, ovvero maliziosamente preordinato al fine di eludere le norme sulla durata legale del contratto. (V 4723/84, mass n 436621; (V 1258/83, mass n 426039; (V 5864/82, mass n 423615; (V 2883/79, mass n 399206).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)