diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4723 del 29/08/1984 (Rv. 436621 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - CAUSA GIUSTIFICATIVA EX ART. 59 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - NECESSITÀ ABITATIVA DOVUTA A TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - RILEVANZA - LIMITI - CARATTERE FITTIZIO, PRETESTUOSO O IRREALIZZABILITÀ DELLE MOTIVAZIONI VOLITIVE - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1984-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436621-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - CAUSA GIUSTIFICATIVA EX ART. 59 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - NECESSITÀ ABITATIVA DOVUTA A TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - RILEVANZA - LIMITI - CARATTERE FITTIZIO, PRETESTUOSO O IRREALIZZABILITÀ DELLE MOTIVAZIONI VOLITIVE - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE.*

La necessità abitativa, prevista dall'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392, quale causa giustificativa del recesso del locatore, può trarre origine dalla decisione del locatore medesimo di trasferire la propria residenza nel comune di ubicazione dell'immobile locato, trattandosi di decisione che integra di per sè un'esigenza di vita apprezzata dalla comune coscienza, indipendentemente dalla dimostrazione che il relativo proponimento sia sorretto da uno stato di grave disagio o da impellenti e particolari ragioni, mentre resta a carico del conduttore l'Onere di provare che le motivazioni volitive addotte dalla controparte siano fittizie, pretestuose od irrealizzabili. (V 1258/83, mass n 426039; (V 5864/82, mass n 423615; (V 5165/81, mass n 415960).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)