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Sez. 3, Sentenza n. 5864 del 06/11/1982 (Rv. 423615 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - TUTELABILITÀ - LIMITI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1982-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423615-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - TUTELABILITÀ - LIMITI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONDUTTORE.*

Il diritto del locatore di trasferire la propria residenza nel comune dov'è sito l'immobile locato ben può essere assunto a causa legittima di cessazione della proroga legale della locazione a norma dell'art. 4 della legge 23 maggio 1950 n. 253, trattandosi di un diritto primario ed assoluto, il cui Esercizio, tutelato dalla Costituzione (art. 16), non è suscettibile di limitazioni, salvo che il trasferimento non si dimostri fittizio e determinato dal fine di eludere le leggi vincolistiche, nel qual caso incombe al conduttore l'Onere di provare la simulazione della ragione addotta dal locatore e lo scopo di conseguire maliziosamente la disponibilità dell'immobile. (Conf 5165/81, mass n 415960; (Conf 1643/81, mass n 412311; (Conf 4415/80, mass n 408288; (Conf 1833/80, mass n 405449; (Conf 4829/79, mass n 401450).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)