Sez. 1, Sentenza n. 5259 del 07/05/1993 (Rv. 482250 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - Impugnazioni | Sentenza di divorzio anteriore alla vigenza della legge n. 74 del 1987 - Appello - Disciplina applicabile - Appello proposto con citazione anziché con ricorso - Tempestività - Condizioni - Rimessione in termini - Ammissibilità - Esclusione.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - Impugnazioni
Con riguardo a sentenza di divorzio, resa dal tribunale anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, l'appello, ai sensi della disposizione transitoria dell'art. 23, terzo comma di detta legge, è regolato dalla disciplina della legge stessa e quindi, ai sensi dell'art. 8 di essa, nella parte in cui sostituisce l'art. 4, dodicesimo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è soggetto al rito camerale e va proposto con ricorso da depositarsi in cancelleria nei termini perentori di cui agli artt. 325 - 327 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in caso di proposizione dell'appello con citazione, anziché con ricorso, l'appello medesimo è da ritenersi tempestivo solo quando il deposito del relativo atto presso la cancelleria del giudice "ad quem" sia avvenuta nei termini suddetti, senza che all'eventuale tardività sia consentito porre rimedio con un provvedimento di rimessione in termini, sul rilievo di un errore scusabile, restando questo inammissibile con riguardo all'anzidetta fattispecie processuale, estranea alla disciplina eccezionale dell' art. 294 cod. proc. civ., senza porsi in contrasto con precetti costituzionali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)