Sez. 1, Sentenza n. 4924 del 04/05/1991 (Rv. 471979 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - Impugnazioni | Termini.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - Impugnazioni
L'assoggettamento al rito camerale dell'appello contro la sentenza di divorzio, ai sensi dell'art. 4 dodicesimo comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (applicabile anche ai giudizi in corso, ai sensi dell'art. 23 di detta legge del 1987, quando quella sentenza sia stata resa dopo la sua entrata in vigore), riguarda l'intero procedimento, e, quindi, anche l'atto introduttivo, con la conseguenza che l'osservanza dei termini per la sua proposizione (i termini ordinari di cui agli artt. 325-327 cod. proc. civ., trattandosi d'impugnazione di sentenza) va riscontrata in relazione alla data del deposito in cancelleria dell'atto medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)