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Sez. 6, Sentenza n. 15015 del 04/02/2026 Ud. (dep. 27/04/2026) Rv. 289863-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE | Delitto di false informazioni al pubblico ministero - Sospensione del procedimento ex art. 371-bis, comma secondo, cod. pen. - Natura giuridica - Finalità - Individuazione.
Stato
decisa il 2026-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289863-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE

In tema di false informazioni al pubblico ministero, la sospensione del procedimento prevista dall'art. 371-bis, comma secondo, cod. pen. configura un'ipotesi sospensiva eccezionale e atipica, finalizzata ad ancorare il predicato di falsità delle dichiarazioni a una delibazione, da parte del giudice del procedimento nel cui ambito esse si inseriscono, del compendio istruttorio di riferimento, espressa in un decreto di archiviazione, in una sentenza di non luogo a procedere o, comunque, in una sentenza di primo grado.

Cod. Pen. art. 371 bis com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 47 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)