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Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 03/07/1996 Cc. (dep. 19/07/1996) Rv. 205319 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze | Divieto della cosiddetta "contestazione a catena" - Operatività solo nell'ambito del medesimo procedimento.
Stato
decisa il 1996-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205319-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze

Il divieto della cosiddetta "contestazione a catena", anche nella attuale formulazione dell'art. 297, comma terzo, cod.proc.pen., trova applicazione soltanto quando si verta in ambito di unico procedimento e non quando si tratti di procedimenti diversi, ancorché affidati allo stesso giudice o, a maggior ragione, pendenti davanti a diverse autorità giudiziarie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)