Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 03/07/1996 Cc. (dep. 19/07/1996) Rv. 205319 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze | Divieto della cosiddetta "contestazione a catena" - Operatività solo nell'ambito del medesimo procedimento.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze
Il divieto della cosiddetta "contestazione a catena", anche nella attuale formulazione dell'art. 297, comma terzo, cod.proc.pen., trova applicazione soltanto quando si verta in ambito di unico procedimento e non quando si tratti di procedimenti diversi, ancorché affidati allo stesso giudice o, a maggior ragione, pendenti davanti a diverse autorità giudiziarie.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)