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Sez. 3, Sentenza n. 6310 del 09/03/1983 Ud. (dep. 08/07/1983) Rv. 159826 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - BUONI BENZINA - PROCACCIAMENTO FRAUDOLENTO - ARTIFICI O RAGGIRI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159826-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - BUONI BENZINA - PROCACCIAMENTO FRAUDOLENTO - ARTIFICI O RAGGIRI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Per incorrere nella violazione della norma contenuta nell'art. 12 bis della legge 2 luglio 1957 n. 474 non è necessario che il procacciamento dei buoni per il pagamento della benzina a prezzo agevolato avvenga mediante l'uso di particolari artifici o raggiri in quanto tale condizione non è né nello spirito né nella lettera della norma. Pertanto ai fini della sussistenza del reato, basta che il procacciamento degli speciali buoni avvenga con l'intendimento di frodare il tributo da parte di chi non ha alcun diritto alla agevolazione tributaria consentita dall'uso legittimo dei buoni stessi. (Conf mass n 115904; (Conf mass n 147425; (Conf mass n 158323).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)