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Sez. 3, Sentenza n. 2424 del 26/03/1990 (Rv. 466149 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - COLLABORATORI DEL COLTIVATORE DEL FONDO O DEL CONFINANTE - CONTITOLARITÀ DEL DIRITTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466149-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - COLLABORATORI DEL COLTIVATORE DEL FONDO O DEL CONFINANTE - CONTITOLARITÀ DEL DIRITTO - ESCLUSIONE.*

Nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203 relativa alla nuova disciplina dei contratti agrari, il diritto di prelazione e di riscatto agrari possono essere esercitati - secondo la tassativa elencazione contenuta nell'art. 8, comma primo, legge 26 maggio 1965, n. 590 - solo da chi, per effetto di un contratto concluso con il concedente, sia affittuario coltivatore diretto o mezzadro o colono o compartecipe non stagionale del fondo, nonché - a norma dell'art. 7 legge 14 agosto 1971, n. 817 - dal proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante, con l'esclusione di coloro che coadiuvano il titolare nella coltivazione del fondo quali componenti della sua famiglia, pure se il loro apporto lavorativo sia determinante per l'attribuzione al titolare della qualifica di coltivatore diretto ed ancorché si configuri un'impresa familiare a termini dell'art. 230 bis cod. civ., non avendo i relativi diritti ed obblighi Rilevanza esterna nei confronti del proprietario del fondo. (V 1911/88, mass n 457821).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)