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Sez. 3, Sentenza n. 594 del 19/01/1995 (Rv. 489767 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Regime anteriore alla vigenza della legge n. 203 del 1982 - Diritto di prelazione e di riscatto - Coadiutori nella coltivazione del fondo del soggetto titolare degli stessi - Spettanza - Esclusione - "Denuntiatio" della proposta di alienazione al contraente - Efficacia nei confronti di eventuali componenti la famiglia coltivatrice - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489767-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203, stante la tassativa elencazione contenuta nell'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590, i diritti di prelazione e di riscatto agrario non possono essere riconosciuti a coloro che coadiuvano il soggetto titolare degli stessi nella coltivazione del fondo, quale i componenti della sua famiglia, anche se il loro apporto lavorativo sia essenziale ai fini dell'attribuzione a quest'ultimo della qualifica di coltivatore ed ancorché si configuri un impresa familiare a termine dell'art. 230 -bis cod. civ., non potendo l'art. 48 legge n. 203/82 trovare applicazione nei rapporti di affitto costituiti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere che l'anzidetta norma abbia comportato l'automatica novazione soggettiva "ex lege" di tutti i rapporti di affitto in corso, con la sostituzione in qualità di conduttori delle imprese familiari coltivatrici ai singoli contraenti del contratto preesistente. Pertanto, la "denuntiatio" della proposta di alienazione al contraente, a norma dell'art. 8 legge n. 590/65, produce effetto anche nei confronti di eventuali componenti la famiglia coltivatrice, essendo applicabile all'impresa familiare la disciplina della società semplice, onde ciascun componente ha la rappresentanza della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2266, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)