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Sez. L, Sentenza n. 630 del 02/02/1989 (Rv. 461704 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE - TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE E RETRIBUZIONE LORDA - CUMULABILITÀ - LIMITI - TRATTAMENTO MINIMO - INTANGIBILITÀ - IRRAGIONEVOLEZZA E QUINDI INCOSTITUZIONALITÀ DEL TETTO DI LIRE CENTOMILA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461704-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE - TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE E RETRIBUZIONE LORDA - CUMULABILITÀ - LIMITI - TRATTAMENTO MINIMO - INTANGIBILITÀ - IRRAGIONEVOLEZZA E QUINDI INCOSTITUZIONALITÀ DEL TETTO DI LIRE CENTOMILA - ESCLUSIONE.*

La disposizione del primo comma dell'art. 20 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (sull'aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria), nel testo sostituito dall'art. 20 della legge n. 153 del 1969, va interpretata nel senso che con la retribuzione lorda percepita in costanza del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa è sempre cumulabile il trattamento minimo di pensione, più il cinquanta per cento della quota eccedente il minimo, sempreché siffatto trattamento complessivo non superi le lire centomila, somma che rappresenta il tetto massimo del cumulo, restando peraltro salva, in ogni caso, l'intangibilità del trattamento minimo, in quanto elevato - per effetto di leggi successive - ad importi superiori alle dette lire centomila, ed essendo perciò da disattendere la questione di legittimità costituzionale della norma proposta sul rilievo dell'irragionevolezza del tetto suindicato. (V 8742/87, mass n 456145; (V 167/87, mass n 449437; (V 6438/86, mass n 448614).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 com. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)