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Sez. 1, Sentenza n. 7383 del 11/12/1986 (Rv. 449437 - 01)

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - RAGIONI ADDOTTE DALL'OPPONENTE - ULTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449437-01

CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - RAGIONI ADDOTTE DALL'OPPONENTE - ULTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa (nella specie, per violazione degli artt. 43 e 12 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.d. 5 giugno 1939 n. 1016) introduce un giudizio di accertamento negativo della legittimità dell'atto opposto, nel quale le ragioni addotte dall'opponente integrano altrettante causae petendi della relativa domanda. Pertanto, in applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., deve escludersi che il giudice, adito con un'opposizione volta a denunciare solo l'eccessività della sanzione, possa pronunciare sulla sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione. (V 4417/86, mass n 447170; (V 4192/85, mass n 441691; (V 3542/82, mass n 421524).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 05/06/1939 num. 1016 art. 12 CORTE COST., Regio Decr. 05/06/1939 num. 1016 art. 43 CORTE COST., Regio Decr. 05/06/1939 num. 1016 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)