Sez. 3, Sentenza n. 3213 del 28/06/1978 (Rv. 392661 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI IN CORSO - LOCAZIONI SCADUTE - OCCUPAZIONE DI FATTO - IRRILEVANZA - IUS SUPERVENIENS - INAPPLICABILITA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - CONTRATTI IN CORSO - LOCAZIONI SCADUTE - OCCUPAZIONE DI FATTO - IRRILEVANZA - IUS SUPERVENIENS - INAPPLICABILITA.*
In tema di locazione di immobili urbani, la norma che proroghi i contratti "in corso" alla data della sua entrata in vigore (nella specie, art 1 del DL 24 luglio 1973 n 426, convertito in legge 4 agosto 1973 n 495), non e invocabile, quale ius superveniens, nei rapporti gia cessati per scadenza contrattuale, rimanendo irrilevante che il conduttore, in pendenza del giudizio di rilascio promosso dal locatore, permanga di fatto nel godimento del bene. (Conf 1426/77, mass n 385140; (Conf 804/77, mass n 384401).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)