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Sez. 3, Sentenza n. 13094 del 29/12/1997 (Rv. 511246 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Immobile adibito ad uso diverso dall' abitazione - Condanna generica - Ammissibilità (Corte Cost. n. 149 del 1992) - Fondamento - Separato giudizio per " l' an", " il quantum" e il nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Stato
decisa il 1997-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511246-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

L'art. 2 D.L. 25 settembre 1987 n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987 n. 478 - modificato dalla sentenza della Corte Cost. nella parte in cui non prevede l'obbligo del conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione, che non prova la difficoltà di reperirne un altro idoneo, di corrispondere al locatore il danno da ritardo (art. 1591 cod. civ.) - non preclude la condanna generica al risarcimento di esso, essendo certamente antigiuridica, e potenzialmente produttiva di danno, la condotta del conduttore che non restituisce l'immobile alla scadenza, salvo l'accertamento, da parte del giudice della liquidazione, del nesso di causalità, nonché dell'effettività dello stesso e dell'ammontare dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 25/09/1987 num. 393 art. 2 CORTE COST., Legge 25/11/1987 num. 478 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)