Sez. 1, Sentenza n. 4590 del 13/07/1988 (Rv. 459489 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - REVOCA - LIMITI TEMPORALI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - REVOCA - LIMITI TEMPORALI.*
In base alla disciplina dettata dal d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, successivamente modificata ed integrata, e nel vigore del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, la revoca dell'assegnazione di alloggi economici e popolari, che la legge prevede in relazione a determinati fatti sopravvenuti caratterizzati dalla discussione del diretto godimento dell'alloggio da parte dell'assegnatario, può essere disposta sino a quando, concluso il procedimento ordinato ad accertare l'esistenza dei presupposti per il trasferimento, l'alloggio non sia ceduto in proprietà all'assegnatario nelle forme prescritte dal diritto privato per i trasferimenti immobiliari. La revoca dell'assegnazione è perciò legittimamente disposta prima che la proprietà sia stata trasferita quante volte l'abbandono dell'alloggio sia anteriore alla domanda presentata per ottenere la cessione in proprietà ed ancorché l'istituto non l'abbia rilevato al fine di dedurne la relativa decadenza, senza che possano neppure tener luogo del consenso dell'istituto il versamento da parte dell'assegnatario del prezzo di cessione determinato dall'istituto stesso e la sua accettazione da parte del tesoriere dell'ente. (V 1512/88, mass n 457596, sulla seconda parte; (Conf 2593/88, mass n 458332; (Conf 4628/86, mass n 447537; (Conf 3689/86, mass n 446572; (Conf 2137/86, mass n 445322; (Conf 3641/85, mass n 441232; (Conf 5163/84, mass n 436932; (Conf 4805/84, mass n 436720; (Conf 6000/82, mass n 423729), nella prima parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1703, DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)