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Sez. L, Sentenza n. 15800 del 12/07/2006 (Rv. 591399 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Benefici contributivi ex art. 13 legge n. 257 del 1992 applicabile "ratione temporis" - Interpretazione adeguatrice - Superamento della soglia di esposizione all'amianto - Necessità - Relativo accertamento - Esclusione - Condizione - Diritto alla maggiorazione fondato sulle certificazioni INAIL rilasciate prima o dopo l'entrata in vigore della legge n.179 del 2002 - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591399-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 applicabile, nella specie, "ratione temporis", per la concessione del beneficio è necessario il superamento di una certa soglia di esposizione all'amianto, non occorrendo il relativo accertamento ove il diritto alla maggiorazione sia fondato sulle certificazioni INAIL, rilasciate prima o dopo l'entrata in vigore della legge n.179 del 2002, emanate sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro adottati nel corso dell'anno 2000, ai quali l'art. 39 della legge n.289 del 2002 ha conferito validità.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 31/07/2002 num. 179 art. 18 com. 8, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 39 com. 3, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 132 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)