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Sez. L, Sentenza n. 15008 del 15/07/2005 (Rv. 582633 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Benefici contributivi previsti dall'art. 13 legge n. 257 del 1992 - Nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 269 del 2003 (convertito nella legge n. 326 del 2003) - Salvezza della precedente disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma centotrentadue, della legge n. 350 del 2003 - Portata e limiti.
Stato
decisa il 2005-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582633-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma primo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dall'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 132 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)