Sez. U, Sentenza n. 4114 del 16/06/1983 (Rv. 429067 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - OPERE IDRAULICHE - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - OPERA IDRAULICA DI BONIFICA CONSISTENTE NELLA COSTRUZIONE DI UNA DIGA - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - NATURA - DOMANDA DIRETTA A DENUNCIARE I VIZI DI LEGITTIMITÀ O DI MERITO DEL PROVVEDIMENTO SUDDETTO - DEVOLUZIONE AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - OBBLIGATORIETÀ.*
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - OPERE IDRAULICHE - IN GENERE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - OPERA IDRAULICA DI BONIFICA CONSISTENTE NELLA COSTRUZIONE DI UNA DIGA - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - NATURA - DOMANDA DIRETTA A DENUNCIARE I VIZI DI LEGITTIMITÀ O DI MERITO DEL PROVVEDIMENTO SUDDETTO - DEVOLUZIONE AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - OBBLIGATORIETÀ.*
Con riguardo ad opera idraulica di bonifica, consistente nella costruzione di diga su un fiume per raccoglierne le acque di piena in un lago artificiale a scopo irriguo, il provvedimento di sospensione dei lavori adottato dal Presidente della giunta regionale, così come il correlativo decreto ministeriale di approvazione in base al quale l'opera medesima è stata intrapresa, configura un atto della pubblica amministrazione reso nell'Esercizio dei poteri spettantile in materia di acque pubbliche, e caratterizzato da incidenza immediata sul regime di esse, anche nel caso in cui le ragioni della sospensione derivino dall'ubicazione della diga in zona sismica e da valutazioni tecniche per la salvaguardia dell'incolumità pubblica. Ne consegue che la domanda rivolta a denunciare vizi di legittimità o di merito dell'indicato provvedimento resta sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo e spetta alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche, a norma dello art. 143 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 (testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 art. 22, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)