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Sez. 1, Sentenza n. 7901 del 16/07/1993 (Rv. 483195 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - In genere | Documentazione acquisita in una perquisizione penale Utilizzazione ai fini dell'accertamento ex artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483195-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione - In genere

La documentazione acquisita legittimamente in una perquisizione penale operata dalla guardia di finanza su ordine della Procura della Repubblica può essere utilizzata dall'ufficio I.V.A. ai fini dell' accertamento tributario disciplinato negli artt. 54 e 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nei limiti previsti da queste disposizioni ed anche nel regime anteriore al d.P.R. 15 luglio 1982 n. 463, nei casi in cui non comportava violazione del segreto istruttorio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., DPR 15/07/1982 num. 463 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)