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Sez. 3 - , Sentenza n. 2199 del 19/11/2019 Ud. (dep. 21/01/2020) Rv. 277646 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di mancata ottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti di cui all’art. 255, comma 3, d. lgs. n. 152 del 2006 – Natura amministrativa della condotta presupposta – Abbandono di rifiuti da parte del privato – configurabilità del reato – Sussistenza – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277646-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il reato di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, previsto dall'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile anche nel caso in cui la condotta di abbandono, presupposto del provvedimento violato, abbia natura di illecito amministrativo, ben potendo identificarsi il responsabile in un privato cittadino che abbia abbandonato o depositato rifiuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)