diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 32117 del 29/05/2024 Ud. (dep. 07/08/2024) Rv. 286865-01

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Reati contro l’ambiente - Delitto di omessa bonifica - Contravvenzione di inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti - Differenze - Indicazione.
Stato
decisa il 2024-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286865-01

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE

In tema di reati contro l'ambiente, il delitto di omessa bonifica, previsto dall'art. 452-terdecies cod. pen., si differenzia dalla contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto il primo presuppone una condotta avente potenzialità inquinanti, mentre la seconda richiede l'abbandono dei rifiuti, in esso compreso anche il deposito incontrollato e l'immissione nelle acque, da cui non derivi un evento potenzialmente in grado di inquinare.

Cod. Pen. art. 452 terdecies, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)