Sez. 3, Sentenza n. 31291 del 07/05/2019 Ud. (dep. 17/07/2019) Rv. 276301 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di cui all'art. 255, comma 3, del d.lgs n. 152 del 2006 - Soggetti attivi - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, smaltimento e ripristino, previsto dall' art. 255, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, configura un reato proprio, che può essere commesso solo dai destinatari dell'ordinanza sindacale, in essa individuati come responsabili dell'abbandono o dell'immissione nelle acque dei rifiuti ovvero come titolari del terreno o di diritti di godimento sull'area inquinata. (In motivazione la Corte ha precisato che compete a costoro l'onere di provare l'assenza di tali presupposti soggettivi al fine di ottenere la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice penale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3, Decreto Legisl. 30/04/2006 num. 152 art. 192
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)