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Sez. 3, Sentenza n. 31291 del 07/05/2019 Ud. (dep. 17/07/2019) Rv. 276301 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di cui all'art. 255, comma 3, del d.lgs n. 152 del 2006 - Soggetti attivi - Individuazione.
Stato
decisa il 2019-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276301-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il reato di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, smaltimento e ripristino, previsto dall' art. 255, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, configura un reato proprio, che può essere commesso solo dai destinatari dell'ordinanza sindacale, in essa individuati come responsabili dell'abbandono o dell'immissione nelle acque dei rifiuti ovvero come titolari del terreno o di diritti di godimento sull'area inquinata. (In motivazione la Corte ha precisato che compete a costoro l'onere di provare l'assenza di tali presupposti soggettivi al fine di ottenere la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice penale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255 com. 3, Decreto Legisl. 30/04/2006 num. 152 art. 192

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)