Sez. 1, Sentenza n. 9938 del 07/10/1993 (Rv. 483888 - 01)
Concessioni amministrative in genere - Di beni | Strada appartenenti agli enti territoriali minori - Sottosuolo - Utilizzazione per interramento di cavi o impianti telefonici - Relativa concessione amministrativa o imposizione di servitù con apposito decreto prefettizio - Mancanza - Spese sopportate per l'interramento conseguente ad opere eseguite sul tracciato stradale da parte dell'ente proprietario - Irripetibilità.
Concessioni amministrative in genere - Di beni
L'utilizzazione, per interramento di cavi o impianti telefonici, del sottosuolo delle strade appartenenti agli enti territoriali minori, ove non costituisca oggetto di una servitù imposta con apposito decreto prefettizio, può svolgersi solo qualora l'utente ne abbia avuto concessione dall'ente proprietario, non essendo, a tal fine, sufficiente né la mera adesione tacita di questi, né un semplice benestare - che, sebbene reso in forma scritta, sia privo dei requisiti tipici del formale atto di concessione - all'esecuzione di determinati lavori di interramento, con la conseguenza che l'utente che tali lavori abbia dovuto effettuare a causa di opere eseguite sul tracciato stradale da parte del proprietario stesso, ma in assenza di alcuno dei suddetti provvedimenti amministrativi, non ha titolo a ripetere da quest'ultimo le spese.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 180, Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 181, Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 183 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)