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Sez. 3, Sentenza n. 132 del 12/01/1982 (Rv. 417823 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - ESAME COMPARATIVO DEGLI INADEMPIMENTI RECIPROCAMENTE ADDEBITATISI DALLE PARTI - NECESSITÀ - CONTENUTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417823-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - ESAME COMPARATIVO DEGLI INADEMPIMENTI RECIPROCAMENTE ADDEBITATISI DALLE PARTI - NECESSITÀ - CONTENUTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, il giudice del merito, per potere stabilire da quale parte sia l'inadempimento colpevole, non deve limitarsi ad esaminare l'inadempienza di uno solo dei contraenti, ma deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa degli inadempimenti reciprocamente addebitatisi dalle parti ed apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità economica complessiva del contratto. La valutazione del giudice di merito relativa all'inadempimento colpevole ed alla sua gravità, implicando risoluzione di questioni di fatto, non è sindacabile in Sede di legittimità ove sia immune da vizi logici e giuridici. (Conf 4574/78, mass n 394249).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)