Sez. 2, Sentenza n. 4260 del 08/05/1996 (Rv. 497462 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE | Esame comparativo degli inadempimenti reciproci - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE
Ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, per stabilire da quale parte sia l'inadempimento colpevole non basta la valutazione dell'inadempimento di un solo contraente ma occorre procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei reciproci inadempimenti in modo da apprezzarne l'effettiva gravità ed efficacia causale rispetto alle finalità economiche del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)