Sez. 1, Sentenza n. 6031 del 23/06/1994 (Rv. 487167 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Rimesse sul conto corrente dell'imprenditore successivamente fallito - Assoggettabilità a revocatoria fallimentare - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
Le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore poi fallito sono suscettibili di revocatoria fallimentare soltanto nell'ipotesi in cui il conto, all'atto della rimessa, risulti "scoperto" (intendendosi tale sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia il conto scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordato al correntista). In siffatta situazione, secondo la distribuzione dell'onere probatorio prefigurata dall'art. 67 legge fallimentare, alla curatela fallimentare spetta la dimostrazione della sussistenza della rimessa, della sua effettuazione nel periodo "sospetto" e della "scientia decotionis" del correntista, da parte della banca; mentre questa ha l'onere di provare, per escludere la natura "solutoria" del versamento, sia l'esistenza, alla data di questo, di un contratto di apertura di credito, sia l'esatto ammontare dell'affidamento accordato al correntista alla medesima data, non essendo sufficiente, a tali ultimi fini, la produzione della "scheda degli affidamenti" e dell'estratto notarile del "libro fidi" della banca, qualora il contenuto di detti documenti sia contestato dalla curatela e, comunque, gli stessi non abbiano un significato congruo rispetto al fatto da dimostrare (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che, in presenza di specifica contestazione degli indicati documenti prodotti dalla banca, questa non aveva dato adeguata dimostrazione del contenuto contrattuale degli affidamenti, risultati attestare "castelletto conto portafoglio" e "anticipi conto corrente su portafoglio", rispetto all'accertamento del contenuto solutorio, o meno, delle rimesse in contestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1824, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)