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Sez. T, Ordinanza n. 3918 del 22/02/2026 (Rv. 678034-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Esclusione dalla base imponibile ex art. 11, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997 (vigente ratione temporis) - Presupposti - Specifica previsione della correlazione tra il contributo e un componente negativo indeducibile - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678034-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 (vigente ratione temporis) - secondo il quale i contributi erogati a norma di legge non concorrono alla determinazione della base imponibile quando sono correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione - esclude l'imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo e un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l'assenza della specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione del contribuente di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad esempio, quelle per il personale.

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)