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Sez. 5, Sentenza n. 11147 del 21/05/2014 (Rv. 630990 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Erogazione di contributi pubblici - Esclusione - Condizioni - Art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 nel testo vigente "ratione temporis" - Quota del venti percento del contributo FUS erogato a fondazione lirico-sinfonica per l'anno 1998 - Deducibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630990-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'art. 11, comma 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportategli dai d.lgs. 10 giugno 1999, n. 176, e 30 dicembre 1999, n. 506, esclude dalla base imponibile i contributi pubblici erogati per l'anno di imposta solo in presenza di una esplicita previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo non deducibile. Ne consegue la deducibilità della quota del venti percento dei contributi del Fondo Unico per lo spettacolo (FUS) erogati alle Fondazioni liriche-sinfoniche in quanto correlata, "ex lege", ai costi sostenuti per il personale dipendente.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Beni culturali e ambientali 10/06/1999 num. 239 art. 2 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/06/1999 num. 176, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 506

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)