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Sez. 1, Sentenza n. 15189 del 29/11/2001 (Rv. 550743 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO | Riunione di processi aventi lo stesso oggetto - Prove raccolte in uno dei giudizi - Utilizzabilità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550743-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO

Nel caso della riunione di due procedimenti riguardanti lo stesso oggetto disposta ai sensi dell'art. 274 cod. proc.civ., le prove raccolte in uno dei giudizi riuniti sono automaticamente utilizzabili nell'altro, essendo sufficiente, affinché il giudice possa esaminarle e trarne elementi per il suo convincimento, che esse siano state legittimamente raccolte in contraddittorio e discusse fra le parti.(Nella specie la Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che ha fondato la sua decisione sulle prove raccolte in un giudizio avente ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità, riunito ad altro pendente fra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto introdotto successivamente e in pendenza del ricorso per cassazione avverso la pronunzia di ammissibilità dell'azione esercitata, ritenendole automaticamente confluite anche nel secondo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)